
Con l’ordinanza cautelare n. 1046/2026, pubblicata il 18 febbraio 2026, la Sezione I-Ter del TAR Lazio ha accolto la richiesta cautelare presentata contro la Prefettura di Roma, sospendendo la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato.
La vicenda riguarda una pratica avviata nel 2022. Solo nel 2025 la Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta, contestando l’incompletezza dell’asseverazione e l’assenza dell’idoneità alloggiativa. Nel frattempo, però, il lavoratore aveva integrato tutta la documentazione necessaria, sanando le criticità evidenziate.
Il TAR ha richiamato un orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, basato su tre principi fondamentali:
▪️ Dal giudizio sull’atto al giudizio sul rapporto: il giudice amministrativo non deve limitarsi a verificare la legittimità formale dell’atto, ma valutare la fondatezza sostanziale della posizione del cittadino.
▪️ Valutazione delle sopravvenienze: l’Amministrazione non può ignorare documenti favorevoli presentati successivamente, soprattutto quando i ritardi dipendono dalla stessa Pubblica Amministrazione.
▪️ Tutela dei diritti fondamentali: in materia di immigrazione il formalismo burocratico deve lasciare spazio ai principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, per evitare che lungaggini amministrative compromettano il diritto al lavoro e al soggiorno.
Secondo i giudici, quindi, la Pubblica Amministrazione non può limitarsi a una verifica puramente formale: se i requisiti sostanziali esistono, anche se maturati successivamente, il nulla osta deve essere tutelato.


